Punto del lunedì del 18 gennaio 2021
19 gennaio 2021
Si è svolto il 18 gennaio il Punto del Lunedì.
Qui di seguito la scaletta con l’indicazione dei riferimenti documentali (scaricabili più in basso)
SCALETTA
1 Conservazione sostitutiva e assolvimento imposta di bollo
2 Cause di esclusione dal regime forfetario
3 Il contributo 2021 dei revisori legali
4 Ammortamenti sospesi covid e sospensione pagamenti della quota capitale implicita nei canoni di leasing finanziario
5 Istanze riesame richieste bonus respinte (argomento chat)
6 Criticità e novità trasmissione sistema TS
7 Ulteriore proroga versamenti
8 Codici Tributo introdotti per credito imposta investimento beni strumentali e tempi di utilizzo
DETTAGLIO
Punto 1: Documento allegato Fondazione dott. comm. 2020
Per le fatture elettroniche emesse in un esercizio esiste l’obbligo della conservazione sostitutiva per la durata di 10 anni.
L’operazione deve essere effettuata, con cadenza annuale, entro 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Per l’anno 2019 il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi è il 10 dicembre 2020 (ex art 3 dcreto legge n. 157 del 30 novembre 2020) e quindi la conservazione digitale delle fatture elettroniche emesse nell’anno 2019 deve essere effettuata entro il termine ultimo del 10 marzo 2021.
Le fatture elettroniche vanno conservate in formato elettronico e non cartaceo, la mancata conservazione sostitutiva delle stesse non permette l’esibizione nel giusto formato (elettronico) ed è pertanto sanzionabile come la mancata esibizione dei libri, delle scritture contabili e dei documenti fiscali (art.52 del DPR n.633/72). La sanzione prevista varia da € 1.032,91 a € 7.746,85, ed il mancato adempimento non dà diritto al contribuente di avvalersi ai fini accertativi dell’esibizione dei documenti non conservati a norma.
Il decreto legge n. 157 del 30 novembre 2020 (Decreto ristori quater) ha modificato il calendario delle scadenze da rispettare per l’invio della dichiarazione dei redditi.
I termini di scadenza per la conservazione sostitutiva sono correlati ai termini della presentazione delle dichiarazioni fiscali come stabilito dal DMEF 17 Giugno 2014 che al comma 3 dell’articolo 3 rileva che: “il processo di conservazione di cui ai commi precedenti è effettuato entro il termine previsto dall’art. 7, comma 4-ter, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1994, n. 489”
Vedi anche Cass. 6 agosto 2020, n. 16752
Punto 2: la Finanziaria 2020 ha reintrodotto la fattispecie di esclusione in base alla quale il regime non può essere adottato dai soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente / assimilato ex artt. 49 e 50, TUIR (compreso il reddito da pensione) eccedenti € 30.000.
Sul punto, come recentemente chiarito dall’Agenzia delle Entrate, nella citata Risoluzione n. 7/E, la “nuova” causa ostativa opera già dal 2020. Di conseguenza, coloro i quali nel 2019 hanno conseguito un reddito di lavoro dipendente superiore a € 30.000, non potranno applicare / continuare ad applicare il regime forfetario per il 2020.
Va evidenziato che tale ipotesi di esclusione non rileva nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato, situazione che va verificata nell’anno precedente in base a quanto precisato nella Circolare 4.4.2016, n. 10/E.Punto 3
Punto 4
Punto 5 chat partner 24 del giorno 12/1/2021
Punto 6
Punto 7
Qui il video dell’incontro
Qui sotto la documentazione da scaricare